Art. 9 Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, non condizionato ad un numero minimo di componenti. Il consigliere che intenda far parte di un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.

2. Nel caso una lista presentata alle elezioni abbia avuto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare.

3. Il consigliere comunale che si distacca dal gruppo di appartenenza e non aderisce ad altri gruppi, può costituire un gruppo consiliare autonomo, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio ed al Capogruppo. La fuoriuscita dal gruppo determina la decadenza automatica dalla carica di membro di commissioni consiliari; si provvederà alla sostituzione dello stesso nella prima seduta utile del Consiglio.

4. I gruppi devono comunicare in forma scritta, al Presidente del Consiglio, la propria composizione ed il nome del capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio comunale neo eletto. Tale comunicazione può essere fatta anche verbalmente nel corso della seduta in questione. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo, più anziano per preferenze individuali.

5. In ogni caso ogni consigliere comunale deve dichiarare l’appartenenza ad un gruppo consiliare.

6. E’ in ogni caso riconosciuta la facoltà di costituire un gruppo misto.