Modifica della composizione dell’avanzo di amministrazione del rendiconto della gestione 2022

Nella Comunicazione Determinazione Dirigenziale n. 573 del 22.08.2023 “Modifica della composizione dell’avanzo di amministrazione del rendiconto della gestione 2022” si osserva la modifica della composizione del risultato di amministrazione del rendiconto della gestione 2022 a mezzo di determina del dirigente finanziario. Questa modifica è stata necessaria per adeguare il rendiconto alla certificazione COVID-19/2022, che ha evidenziato una differenza tra le entrate e le spese effettive e quelle previste nel bilancio di previsione 2022.
• La modifica è dovuta all’adeguamento delle risultanze del rendiconto 2022 a quelle della certificazione COVID-19/2022, trasmessa dall’Ente in data 29/05/2023, in ottemperanza alla normativa nazionale sul fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali e altri trasferimenti ricompresi nel PNRR. La certificazione COVID-19/2022 è uno strumento previsto dal decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che consente agli enti locali di attestare le maggiori spese e le minori entrate derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di beneficiare dei relativi ristori e compensazioni.
• La modifica comporta una rettifica della parte vincolata e della parte disponibile del risultato di amministrazione 2022, ferma restando la consistenza complessiva dello stesso risultato, che presenta un avanzo di 4.547.586,05 euro. La parte vincolata è quella destinata a specifiche finalità o vincoli di legge, mentre la parte disponibile è quella utilizzabile per la copertura dei fabbisogni finanziari dell’ente. La rettifica ha lo scopo di adeguare la ripartizione del risultato di amministrazione alle variazioni delle entrate e delle spese certificate.
• I criteri di valutazione delle certificazioni COVID-19/2022 stabiliti dal tavolo tecnico nazionale, prevedono che la certificazione sia considerata solo con riferimento alle spese connesse all’emergenza epidemiologica, qualora le entrate siano risultate maggiori. Pertanto, la regola stabilita dal Tavolo tecnico dice che se, dopo aver compilato la Sezione 1 – Entrate del modello COVID-19/2022, risulta che ci sono state “maggiori entrate” (cioè più soldi sono entrati rispetto a quanto previsto), allora la certificazione per l’anno 2022 dovrebbe considerare solo le spese extra causate dall’emergenza COVID-19. Questa regola si applica solo agli enti locali che hanno registrato un saldo positivo tra le entrate e le spese effettive nel 2020, al netto dei trasferimenti statali e regionali. In tal caso, la certificazione deve indicare solo le spese sostenute per fronteggiare l’emergenza sanitaria, sociale ed economica derivante dalla pandemia, al fine di ottenere il ristoro parziale o totale delle stesse. Gli enti locali che hanno registrato un saldo negativo tra le entrate e le spese effettive nel 2020 possono invece certificare sia le minori entrate sia le maggiori spese connesse all’emergenza COVID-19, al fine di ottenere il ristoro integrale delle stesse.
• Le modifiche formulate con la determina allegata comunicate nel tempo minimo di legge di cinque giorni per l’invio dei documenti risulta del tutto insufficienti ad una reale presa d’atto di quanto comunicato al consiglio, rendendo difficile per i cittadini assistere ad una discussione che consenta di comprendere appieno le implicazioni delle modifiche. La modifica intervenuta è certamente ulteriore conferma di una caotica pianificazione politica.

Intervento di Valentina Remonato, Consiglio Comunale del 28.09.2023